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Regolamento di disciplina attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti

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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTI il DPR n.249 del 24 giugno 1998

VISTO il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d’istituto e sostituisce ogni disposizione regolamentare precedente sulla stessa materia

Art. 1 - Premesse

Questo regolamento è formulato in attuazione di quanto previsto in materia di mancanze disciplinari degli studenti e relativi procedimenti e provvedimenti dagli artt. 4, 5 del DPR n.249/1998 e modifiche successive.

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica” (art.4 c.2 DPR 249/98).

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: secondo la valutazione dei docenti e/o degli organi competenti, mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate e mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti educativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Sono oggetto di valutazione e procedimento disciplinare e di eventuale provvedimento disciplinare tutti i comportamenti individuali degli studenti che siano in violazione dei doveri previsti dall’art. 3 del DPR 249/98 ovvero in violazione di quanto previsto dal patto educativo di corresponsabilità e dalle disposizioni regolamentari dell’istituto, nonché i comportamenti che prefigurino fattispecie di reato.

Le sanzioni possono essere irrogate anche per comportamenti e mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegati a persone, fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

In particolare sono oggetto di valutazione e procedimento disciplinare e di eventuale provvedimento disciplinare anche tutti i comportamenti legati all’uso improprio, non autorizzato, violento, discriminatorio e/o offensivo di mezzi di comunicazione, social media, blog, e ogni altra risorsa web e/o multimediale, che coinvolgano studenti e/o personale scolastico o loro familiari, ferme rimanendo le responsabilità più gravi per eventuali fattispecie di reato.

La convocazione straordinaria dei genitori di uno studente, nel caso di comportamenti dello stesso problematici dal punto di vista disciplinare, rientra nella necessaria azione di informazione e di accordo, nel quadro della collaborazione scuola-famiglia, per una concertata strategia di recupero. Quando possibile, a cura del singolo docente, del Coordinatore di classe o dell’intero Consiglio di classe, anche in coordinamento con la Presidenza, tale convocazione potrà essere compiuta anche a livello preventivo.

Art. 2 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

 

Sanzioni individuali.

Sono divise in tre gruppi, distinti dai soggetti competenti ad infliggere la sanzione:

 

a1. Richiamo verbale.

a2. Consegna da svolgere in classe.

a3. Consegna da svolgere a casa.

a4. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.

a5. Richiamo verbale in coordinamento con la Presidenza.

a6. Nota e/o ammonizione scritta sul registro elettronico di classe.

 

b1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno.

b2. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a tre giorni.

b3. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

 

c1. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni.

c2. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.

c3. Esclusione dallo scrutinio finale.

c4. Esclusione e non ammissione all’esame di Stato

Sanzioni di gruppo o di classe.

Quando il comportamento dei singoli studenti integra un comportamento collettivo di gruppo o di classe sono applicabili a tutti i membri del gruppo o della classe le stesse sanzioni, che anche in questo caso vengono divise in gruppi distinti dai soggetti competenti ad infliggere la sanzione. Vengono escluse dalle sanzioni di gruppo o di classe le sanzioni di sospensione dalle lezioni; esse eventualmente verranno considerate nella valutazione delle sanzioni individuali.

 

d1. Richiamo verbale.

d2. Consegna da svolgere in classe.

d3. Consegna da svolgere a casa.

d4. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.

d5. Richiamo verbale in coordinamento con la Presidenza.

d6. Nota e/o ammonizione scritta sul registro elettronico di classe.

 

e1. Sospensione di attività extracurriculari, uscite didattiche, viaggi di istruzione

di gruppo e di classe precedentemente programmati.

e2. Annullamento di attività extracurriculari, uscite didattiche e viaggi di

istruzione di gruppo e di classe precedentemente programmati.

Art. 3 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il singolo docente della classe, o il docente supplente, può irrogare le sanzioni del gruppo a) e gruppo d).

Le sanzioni a1, a6, d1 e d6 possono essere irrogate anche dal docente non della classe ma appartenente all’istituto e comunicate contestualmente al Coordinatore di classe. 

La Presidenza può irrogare le sanzioni del gruppo a) e gruppo d).

Il Consiglio di classe può irrogare le sanzioni dei gruppi a), b), d) ed e).

Per le sanzioni del gruppo b) viene convocato tempestivamente, dal Coordinatore di classe e/o dal Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe nella sua forma estesa ai rappresentanti degli studenti e dei genitori regolarmente eletti. 

Per le sanzioni del gruppo b) la convocazione del Consiglio di classe può essere fatta anche su richiesta a maggioranza dei membri della componente docenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni del gruppo c), secondo le previsioni dei cc. 6, 9, 9bis e 9ter dell’art. 4 del DPR 249/98, e viene convocato dal Dirigente scolastico.

Art. 4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente/gli studenti possano esporre le proprie ragioni:

verbalmente per le sanzioni dei gruppi a) e d);
verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori o dell’eventuale tutore, se possibile, per le sanzioni dei gruppi b) e c).

Nel caso di convocazione del Consiglio di classe per procedimenti disciplinari che contemplino sanzioni del gruppo b) i genitori dello studente, o l’eventuale tutore, devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma o comunicazione con il registro elettronico. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se lo studente non avrà fatto pervenire le proprie ragioni per iscritto o se i genitori, o l’eventuale tutore, e/o lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione dell’organo collegiale il Consiglio di Classe procederà comunque nella valutazione del caso basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. La sanzione potrà essere comminata anche in assenza dello studente e dei suoi genitori o dell'eventuale tutore.

Come previsto dal c. 5 art. 4 del DPR 249/98, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Allo studente che accetta la conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica le specifiche attività verranno indicate dalla Presidenza. La Presidenza, nel caso di sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica uguali o superiori a tre giorni e fino a quindici giorni, potrà anche includere tra le possibili attività quelle da svolgere presso Onlus o enti no profit del territorio che svolgano azione di sostegno sociale, previe specifiche convenzioni che verranno stipulate tra l’istituto e detti enti a cura del Dirigente scolastico.

Nel caso di convocazione del Consiglio di istituto per procedimenti disciplinari che contemplino sanzioni del gruppo c) i genitori dello studente, o l’eventuale tutore, devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma o comunicazione con il registro elettronico. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se lo studente non avrà fatto pervenire le proprie ragioni per iscritto o se i genitori, o l’eventuale tutore, e/o lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione dell’organo collegiale il Consiglio di istituto procederà comunque nella valutazione del caso basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. La sanzione potrà essere comminata anche in assenza dello studente e dei suoi genitori o dell'eventuale tutore.

La Presidenza darà comunicazione scritta e motivata allo studente e/o genitori, o all’eventuale tutore, della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, con indicazione delle date di allontanamento o, nel caso lo studente si sia avvalso della possibilità di conversione, delle eventuali attività di conversione della sanzione da svolgere, con le relative date.

 

Art. 5 - Corrispondenza mancanze sanzioni

Viene stabilita la seguente corrispondenza di massima tra i comportamenti e le tipologie di sanzione, ferma restando l’autonomia dei docenti o dell’organo collegiale competente nella motivata differente valutazione dei singoli casi e di tutte le informazioni e considerazioni di contesto:

comportamento sanzioni
Ritardi ripetuti all’ingresso a scuola o ripetute assenze saltuarie non legate a motivi di salute o a cause di forza maggiore Sanzioni a1, a5 e a6
Mancanza del materiale scolastico occorrente sanzioni gruppi a) e d)
Non rispetto delle consegne a casa sanzioni gruppi a) e d)
Non rispetto delle consegne a scuola sanzioni gruppi a) e d) e b1

 

Copiatura verifiche

sanzioni gruppo a) e b1
Assenze o ritardi ripetutamente non giustificati sanzioni gruppo a) e b1
Sistematica non produzione delle giustificazioni per assenze ritardi sanzioni gruppo b)
Rientro in classe in ritardo dopo la fine dell’intervallo o nei cambi di lezione o ingiustificata prolungata assenza dalla classe durante le ore di lezione sanzioni gruppo a) e b1
Ripetuti ritardi nel rientro in classe dopo la fine dell’intervallo o nei cambi di lezione o ingiustificate prolungate assenze dalla classe durante le ore di lezione sanzioni gruppo b)
Uscita non autorizzata da scuola sanzioni gruppo b)
Prima e seconda infrazione del divieto di fumo, come previsto da specifico Regolamento approvato dal Cdi in data 21/10/14. sanzione a6 e obbligo di svolgere attività utili alla comunità scolastica secondo l’organizzazione che verrà predisposta dal Dirigente scolastico, oltre a sanzione amministrativa
Terza e successive infrazioni del divieto di fumo, come previsto da specifico Regolamento approvato dal Cdi in data 21/10/14. sanzioni gruppo b) oltre a sanzione amministrativa
Occasionale disturbo delle attività didattiche sanzioni gruppo a) e b1
Ripetuto disturbo delle attività didattiche sanzioni gruppo b)
Uso non autorizzato del cellulare in classe sanzioni gruppo b)
Riprese audio/video non autorizzate in classe sanzioni gruppo b)
Episodio di comportamenti e/o linguaggio irriguardoso, prepotente e offensivo nei confronti di altri studenti sanzioni gruppi a) e b)
Ripetuti episodi di comportamento e/o linguaggio irriguardoso, prepotente e offensivo nei confronti di altri studenti sanzioni gruppo b)
Episodi di comportamento e/o linguaggio irriguardoso, prepotente e offensivo nei confronti di docenti e/o personale scolastico sanzioni gruppo b)
Violenze psicologiche verso gli altri sanzioni gruppi b) e c), ferme rimanendo eventuali più gravi responsabilità connesse a fattispecie di reato
Violenze fisiche verso gli altri sanzioni gruppi b) e c), ferme rimanendo eventuali più gravi responsabilità connesse a fattispecie di reato
Bullismo e Cyberbullismo sanzioni gruppi b) e c), ferme rimanendo eventuali più gravi responsabilità connesse a fattispecie di reato
Reati e/o compromissione dell'incolumità delle persone sanzioni gruppi b) e c), ferme rimanendo eventuali più gravi responsabilità connesse a fattispecie di reato

In caso di recidive nei comportamenti il docente o l’organo collegiale competente potrà applicare sanzioni via via crescenti e comunque applicherà una sanzione non minore a quella precedentemente irrogata.

Art.6 - Danni materiali o vandalismo

Viene stabilito che quando il comportamento dello studente, della classe o di un gruppo di studenti abbia rotto, danneggiato, vandalizzato o lordato ambienti, arredi, attrezzature o strumentazioni scolastiche, sia dolosamente che collateralmente ad altri comportamenti dolosi scorretti, ferme rimanendo le eventuali sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 5, essi, o la famiglia o il tutore in caso di studenti minori, dovranno porvi rimedio rifondendo il danno e/o i costi di riparazione, sostituzione pulizia e manutenzione.

Sarà l’istituto a procedere alla stima e quantificazione dei danni, e ad organizzare i lavori di riparazione, sostituzione, manutenzione e/o pulizia, esponendo successivamente allo studente, alla classe o al gruppo di studenti responsabili dei danni, o ai loro genitori e tutori nel caso di studenti minorenni, i costi che dovranno essere rifusi.  I costi saranno esposti suddividendo pro capite il costo complessivo, quando non sia possibile ricostruire ed attribuire in modo differenziato i danni compiuti dai singoli studenti.

Quando possibile, su valutazione ed organizzazione della Presidenza, lo studente, la classe o il gruppo di studenti responsabili dei danni potranno essere chiamati ad effettuare in prima persona in orario extrascolastico la pulizia di quanto lordato.

Art.7 - Organo di garanzia e impugnazioni (ex art. 5 DPR 249/98)

L'Organo di garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori e da un rappresentante eletto dagli studenti.

L’Organo di garanzia interno della scuola resta in carica 3 anni. Nel caso di decadenza di un suo membro, per dimissioni o perché non più parte della comunità scolastica, si procederà alla surroga mediante nuova individuazione. I membri surrogati rimarranno in carica fino alla scadenza triennale dell’organo di garanzia.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori dello studente sanzionato o da parte dello studente stesso se maggiorenne, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

Regolamento dell'Organo di Garanzia

  1. L'Organo di garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
  2. L'Organo di garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti.
  3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno che decide in via definitiva.
  4. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti e su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
  5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
  6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
  7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
  9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
  10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 4 luglio 2017 con delibera n. 96